
| Contratto a Progetto: Caratterisitiche |
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| Notizie - Flash News | |||
| Martedì 10 Giugno 2008 06:48 | |||
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Secondo quanto stabilito all'interno della c.d. Legge Biagi (D. Lgs. 276/2003), il lavoro di un collaboratore coordinato e continuativo deve poter essere ricondicubile ad uno o più progetti o programmi di lavoro specifici. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che non possiede tale requisito fondamentale, si considera illegittimo e può trasformare il rapporto di lavoro instaurato, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che il committente non dia dimostrazione dell'autonomia del lavoratore. Tale tipo di contratto, infatti, prevede lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma e coordinata con l'attività del committente, perciò non vi è alcuna attività di direzione e controllo da parte dello stesso. Inoltre, esso prevede il raggiungimento di un risultato predeterminato tra le parti e deve avere forma scritta. Il progetto deve essere individuabile e specifico, e può prevedere un tipo di attività che si correli al lavoro svolto dal committente, ma che, in nessun caso, deve coincidere con esso. Perciò, il collaboratore non è tenuto a svolgere tutte quelle attività che risultino estranee al lavoro individuato all'interno del progetto stesso. Il compenso del collaboratore non è legato al tempo impiegato per lo svolgimento della prestazione, che viene liberamente deciso dal collaboratore, ma al risultato ottenuto. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può essere prorogato, al pari dei contratti a tempo determinato, ma tale facoltà è subordinata alla circostanza che il risultato del progetto prestabilito non sia stato raggiunto. Qualora il contratto venisse prorogato per lo svolgimento, da parte del collaboratore, di un progetto identico a quello precedente o senza un'adeguata giustificazione, la conseguenza può essere quella di trasformazione del rapporto lavorativo in rapporto subordinato a tempo indeterminato.
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