news.jpg
Contratto a Progetto: Caratterisitiche PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Martedì 10 Giugno 2008 06:48

Secondo quanto stabilito all'interno della c.d. Legge Biagi (D. Lgs. 276/2003), il lavoro di un collaboratore coordinato e continuativo deve poter essere ricondicubile ad uno o più

progetti o programmi di lavoro specifici.  Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che non possiede tale requisito fondamentale, si considera illegittimo e può trasformare il rapporto di lavoro instaurato, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che il committente non dia dimostrazione dell'autonomia del lavoratore.

Tale tipo di contratto, infatti, prevede lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma e coordinata con l'attività del committente, perciò non vi è alcuna attività di direzione e controllo da parte dello stesso. Inoltre, esso prevede il raggiungimento di un risultato predeterminato tra le parti e deve avere forma scritta.

Il progetto deve essere individuabile e specifico, e può prevedere un tipo di attività che si correli al lavoro svolto dal committente, ma che, in nessun caso, deve coincidere con esso. Perciò, il collaboratore non è tenuto a svolgere tutte quelle attività che risultino estranee al lavoro individuato all'interno del progetto stesso.

Il compenso del collaboratore non è legato al tempo impiegato per lo svolgimento della prestazione, che viene liberamente deciso dal collaboratore, ma al risultato ottenuto.

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa può essere prorogato, al pari dei contratti a tempo determinato, ma tale facoltà è subordinata alla circostanza che il risultato del progetto prestabilito non sia stato raggiunto. Qualora il contratto venisse prorogato per lo svolgimento, da parte del collaboratore, di un progetto identico a quello precedente o senza un'adeguata giustificazione, la conseguenza può essere quella di trasformazione del rapporto lavorativo in rapporto subordinato a tempo indeterminato.

 

LAST_UPDATED2