
| Integrazione Salariale e Formazione |
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| Notizie - Flash News | |||
| Giovedì 26 Agosto 2010 08:21 | |||
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L'INPS con Messaggio n. 20810 del 6 Agosto 2010 fornisce alcuni chiarimenti in materia di utilizzo dei lavoratori che percepiscono un'indennità di sostegno al reddito in attività formative o di riqualificazione professionale strettamente correlate all'attività produttiva di beni o servizi.
In particolare, possono essere utilizzati in tali progetti i seguenti lavoratori: - lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria; - lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria; - lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà; - lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento. A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti coinvolti negli accordi un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento. Entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo e in ogni caso prima dell'inizio della formazione, il datore di lavoro deve comunicare all'ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione.
Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione lorda originaria. Il trattamento di sostegno al reddito continuerà ad essere erogato al lavoratore secondo le modalità in essere alla data dell'accordo attuativo dei piani di formazione.
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