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Notizie - Flash News
Giovedì 20 Maggio 2010 12:13

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 5875 dell'11 Marzo 2010 si è espressa in materia di iscrizione alla Gestione Commercianti per i soci di società di

persone.

 

La Corte specifica che la partecipazione come socio ad una società di persone che svolge attività commerciale giustifica un presunto apporto di lavoro prevalentemente personale nella realizzazione dell'oggetto sociale, data la rilevanza che in tale forma societaria assume l'elemento personale finalizzato allo svolgimento di un'attività riferibile nei risultati a tutti i soci.

 

Pertanto, ai fini della contribuzione all'assicurazione obbligatoria degli esercenti un'attività commerciale non è rilevante lo svolgimento o meno da parte del socio di attività commerciale in modo abituale e prevalente, ma solo l'elemento personale, poiché finalizzato allo svolgimento dell'attività sociale.

 

Infatti, in materia di società di persone il reddito d'impresa è anche reddito proprio del socio e si realizza l'immedesimazione tra società partecipata e socio.

 

Dunque, è sufficiente la veste di socio di una società di persone che svolge attività commerciale e una dichiarazione dei redditi d'impresa proporzionali alla quota posseduta per far sorgere in capo al socio l'obbligo contributivo all'assicurazione obbligatoria degli esercenti un'attività commerciale.