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Mercoledì 19 Maggio 2010 09:51 |
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 8335 dell' 8 Aprile 2010 ha stabilito che i verbali redatti dal funzionario dell'istituto previdenziale o dall'ispettorato del
lavoro fanno prova fino a querela di falso dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre per le circostanze che l'ispettore dichiara di aver appreso in conseguenza di acquisizione di documenti, il relativo materiale è liberamente valutato dal giudice che può anche considerarlo prova sufficiente dei fatti riportati nel verbale se, a seguito dell'esame delle prove presentate durante il procedimento, si convinca dell'effettiva sussistenza degli addebiti mossi dall'istituto previdenziale.
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