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Notizie - Flash News
Venerdì 23 Aprile 2010 08:54
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 6724 del 19 Marzo 2010 ha stabilito che nel caso di lavoro autonomo la tutela assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro non consente di comprendere tra le attività protette ogni attività umana che, a differenza di quelle complementari e sussidiarie in senso stretto rispetto allo svolgimento dell'attività artigianale, possano invece essere ricollegate soltanto occasionalmente e indirettamente all'esercizio dell'attività lavorativa, come avviene per quelle di carattere amministrativo e imprenditoriale di gestione dell'azienda.