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Notizie - Flash News
Martedì 30 Marzo 2010 12:33

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 26/E del 29 Marzo 2010 ha fornito chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative in materia di reddito di lavoro

 dipendente per quanto concerne:

  • la rilevanza fiscale dei Ticket Restaurant ai fini della franchigia di esenzione dei fringe benefits;
  • i criteri identificativi degli oneri di utilità sociale;
  • il criterio del valore normale.

Relativamente ai Ticket Restaurant e alle indennità sostitutive della mensa aziendale l'Agenzia specifica che l'importo del loro valore nominale che eccede illimite di 5,29 euro non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Relativamente ai criteri distintivi degli oneri di utilità sociale l'Agenzia precisa che ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

  • la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale;
  • deve trattarsi di opere e servizi messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

L'esclusione dalla tassazione opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda. Il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all'obbiettivo di fornitura dei servizi stessi.

Inoltre, restano escluse dall'esenzione le ipotesi di erogazione di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente, vale a dire che l'esenzione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro.

Relativamente al criterio del valore normale, l'Agenzia chiarisce che il valore normale di riferimento, per i beni e i servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, è costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, cmpresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.