
| Trasferimento del Fondo Pensione senza Maturazione del Diritto di Erogazione |
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| Notizie - Flash News | |||
| Martedì 27 Maggio 2008 07:27 | |||
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 06 marzo 2008, N. 6042, ha stabilito che il trasferimento dell'iscritto ad una forma di previdenza complementare, che abbia cessato il rapporto lavorativo, senza aver maturato il diritto alla pensione, non è più soggetto alla disposizione, secondo la quale era possibile per ogni iscritto la facoltà di trasferimento della propria posizione individuale presso un altro fondo pensione, ma non prima di almeno 3 anni di permanenza presso lo stesso ovvero 5 anni, nei primi 5 anni di vita del fondo. Il trasferimento dell'iscritto presso un altro fonso pensionistico, con la suddetta sentenza della Corte di Cassazione, è invece soggetto alle norme fissate dalle parti costituenti, entro i limiti previsti dal d. Lgs.5 Dicembre 2005, N. 252, all'art. 20, 2° c. .
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