|
Notizie -
Flash News
|
|
Martedì 30 Marzo 2010 06:36 |
|
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 5705 del 9 Marzo 2010 ha stabilito che nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione e
della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore o quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.
|