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Sospensione dell'Apprendistato per Maternità PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Venerdì 19 Marzo 2010 15:49

L'INPS con il Messaggio n. 6827 del 9 Marzo 2010 fornisce alcuni chiarimenti in materia di obblighi contributivi durante i periodi di sospensione del rapporto di

 apprendistato per congedo di maternità e per congedo parentale.

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato.

Tale tipologia contrattuale, infatti, è un contratto a causa mista, nel quale l'attività formativa è un elemento essenziale. Di conseguenza, la formazione stessa, finalizzata a far conseguire la qualifica al lavoratore, potrebbe non risultare completa se il rapporto di apprendistato avesse una durata effettiva più breve di quanto previsto inizialmente.

Perciò, il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, in caso di congedo per maternità e congedo parentale, uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione, ferma restando la durata complessiva originariamente prevista, e analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva.

Sulle integrazioni alla retribuzione o emolumenti di altra natura, previsti a carico del datore di lavoro dalla contrattazione collettiva, si applicano le misure contributive stabilite per l'apprendistato.