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Assunzione a Termine e Sostituzione per Maternità PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 18 Marzo 2010 08:39

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 3598 del 16 Febbraio 2010 ha stabilito che il lavoratore assunto a tempo determinato per la sostituzione del lavoratore assente

 con diritto alla conservazione del posto non deve essere necessariamente destinato alle stesse mansioni del lavoratore sostituito, posto che le ragioni sostitutive sussistono anche in presenza di situazioni di scorrimento, vale a dire quando le mansioni del lavoratore sostituito sono state affidate ad un altro lavoratore già in forza nell'azienda e il nuovo assunto è stato assegnato alle mansioni di quest'ultimo.

In ogni caso, però, deve esserci una correlazione di tipo causale tra l'attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del sostituito e la causa dell'assunzione deve essere comunque riconducibile, eventualmente anche attraverso più passaggi, alla sostituzione di un lavoratore assente.