
| Lavoro a Tempo Parziale nel Settore Edile |
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| Notizie - Flash News | |||
| Giovedì 21 Gennaio 2010 08:46 | |||
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L'INPS con Circolare n. 6 del 13 Gennaio 2010 cfornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal Contratto Collettivo del settore Edilizia - Industria. In particolare, il Contratto Collettivo stabilisce che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Resta comunque ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. Ciò comporta che, una volta raggiunta la percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell'impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali. Il limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effetuate dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati. L'inosservanza delle disposizioni contrattuali determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite.
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