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Lunedì 18 Gennaio 2010 08:59 |
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 25308 del 1 Dicembre 2009 ha stabilito che il difetto di colpa del datore di lavoro nel licenziamento, derivante da comportamenti del
lavoratore non del tutto corretti e al limite dell'illiceità disciplinare, non esclude l'illegittimità del licenziamento, ma può incidere sulla diversa domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo, per la parte che eccede la misura minima garantita, consentendone la liquidazione in misura inferiore rispetto alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
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