
| Licenziamento Illegittimo |
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| Notizie - Flash News | |||
| Lunedì 18 Gennaio 2010 08:18 | |||
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La Corte di Cassaizone con Sentenza n. 25358 del 2 Dicembre 2009 ha stabilito che in caso di lienziamento illegittimo, l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro che grava sul datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione scelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non con la semplice dichiarazione, da parte di quest'ultimo, di scegliere tale indennità al posto della reintegrazione. Di conseguenza, il risarcimento del danno deve essere commisurato alle retribuzioni globali di fatto che sarebbero maturate fino all'effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva.
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