
| Emersione dal Lavoro Irregolare di Colf e Badanti |
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| Notizie - Flash News | |||
| Lunedì 16 Novembre 2009 08:04 | |||
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Il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 6466 del 29 Ottobre 2009 ha fornito alcune spiegazioni relativamente alla procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Il Ministero ribadisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario e adempiendo all'obbligo dell'assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'INPS. Soltanto dopo aver perfezionato tali adempimenti, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico. Pertanto, la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l'archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori. In tal caso, comunque il datore di lavoro dovrà essere convocato affinché tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. Soltanto nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, o il rilascio al lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il subentro non sia possibile.
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