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Il TFR in costanza di Contratti di Solidarietà PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Venerdì 13 Novembre 2009 11:10

Il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con una Nota chiarisce che la retribuzione utile sulla base della quale effettuare il calcolo per l'erogazione del contributo di

solidarietà è costituita da quella che il lavoratore avrebbe percepito di fatto durante il periodo nel quale l'azienda ha disposto la riduzione di orario di lavoro.

Il contributo integrativo, infatti, deve essere erogato al lavoratore in modo diretto ed immediato, in conseguenza della perdita di parte del salario.

Il contributo di solidarietà non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

Solo ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, ddell'intera retribuzione di riferimento.

Di conseguenza, la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell'immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà e, pertanto, non può esservi incluso anche il rateo di TFR, in quanto, sebbene caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e non maturato a titolo occasionale, ne costituisce elemento differito.