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Requisiti Dimensionali in Caso di Licenziamento PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 29 Ottobre 2009 08:47

Il Tribunale con Sentenza n. 44 del 9 Settembre 2009 ha stabilito che il giustificato motivo oggettivo, motivato da esubero di personale rispetto alle esigenze produttive, non può

ritenersi legittimamente valido quando dall'istruttoria emerga che:

  • si è fatto ricorso a lavoro nero;
  • è stato affidato ad artigiani il lavoro svolto in precedenza dall'azienda, senza che da ciò risulti la prova della riduzione dei relativi costi;
  • si è fatto ricorso a lavoro straordinario;
  • è stata formulata la proposta ad uno dei lavoratori licenziati di tornare a lavorare dopo il licenziamento, ma in nero;
  • è stato sostituito un lavoratore licenziato con un altro con minore anzianità e con un inquadramento inferiore;
  • sono stati assunti, a poca distanza temporale dai licenziamenti, nuovi lavoratori;

Per il calcolo del personale presente in azienda nei sei mesi precedenti il licenziamento, i rapporti di lavoro part-time al 75% e al 50% devono essere considerati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Non si possono computare gli apprendisti, anche quando uno di questi sia stato adibito a mansioni diverse rispetto a quelle di assunzione, e tale circostanza non dimostra la simulazione del relativo contratto né prova il carattere elementare delle mansioni svolte.

Non si possono computare i lavoratori in nero quando la loro attività lavorativa è limitata ad un periodo di tempo ristretto, come due o tre mesi, ed è collegata ad un'esigenza particolare, come l'evasione di un grosso ordine.