
| Requisiti Dimensionali in Caso di Licenziamento |
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| Notizie - Flash News | |||
| Giovedì 29 Ottobre 2009 08:47 | |||
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Il Tribunale con Sentenza n. 44 del 9 Settembre 2009 ha stabilito che il giustificato motivo oggettivo, motivato da esubero di personale rispetto alle esigenze produttive, non può ritenersi legittimamente valido quando dall'istruttoria emerga che:
Per il calcolo del personale presente in azienda nei sei mesi precedenti il licenziamento, i rapporti di lavoro part-time al 75% e al 50% devono essere considerati in proporzione all'orario di lavoro svolto. Non si possono computare gli apprendisti, anche quando uno di questi sia stato adibito a mansioni diverse rispetto a quelle di assunzione, e tale circostanza non dimostra la simulazione del relativo contratto né prova il carattere elementare delle mansioni svolte. Non si possono computare i lavoratori in nero quando la loro attività lavorativa è limitata ad un periodo di tempo ristretto, come due o tre mesi, ed è collegata ad un'esigenza particolare, come l'evasione di un grosso ordine.
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