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Divieto di Appalto di Manodopera PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Mercoledì 14 Ottobre 2009 12:40

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 15690 del 3 Luglio 2009 ha stabilito che in materia di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzo da parte dell'appaltatore di capitali,

macchine e attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presuznione legale assoluta di sussistenza della fattispecie dello pseudoappalto vietata dalla legge solo quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore.

La sussistenza o meno della modestia dell'apporto deve essere accertata in concreto dal giudice, così come per l'oggetto e il contenuto intrinseco dell'appalto. Di conseguenza, nonostante la fornitura di macchine e attrezzature da parte dell'appaltante, la presunzione legale assoluta non è configurabie qualora risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale, diverso da quello impiegato nelle retribuzioni e in genere per sostenere il costo del lavoro, know how, software e beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto.