
| Sostituzione di Lavoratori in Sciopero |
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| Notizie - Flash News | |||
| Lunedì 21 Settembre 2009 06:49 | |||
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 12811 del 3 Giugno 2009 ha stabilito che il datore di lavoro in caso di sciopero può sostituire i lavoratori scioperanti con altri lavoratori, che non aderiscano all'astensione o che siano impiegati in settori nei quali non è stato proclamato lo sciopero. Il limite alla sostituzione dei lavoratori è dato dal fatto che questa deve avvenire in maniera legittima, attraverso lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica o anche con qualifica inferiore. Diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, o chiamati a svolgere attività diverse ma che neutralizzino gli effetti dello sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori. Quando la sostituzione degli scioperanti avviene in violazione di legge o del contratto collettivo l'attività di sostituzione è illegittima e il consenso dei lavoratori non è idoneo a giustificare la deroga alla disciplina di legge.
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