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Comunicazione dei Nominativi dei Rappreserntanti dei Lavoratori per la Sicurezza PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 27 Agosto 2009 06:56

L'INAIL con Circolare n. 43 del 25 Agosto 2009 fornisce alcune indicazioni sugli adempimenti posti a carico del datore di lavoro ai fini della comunicazione dei nominativi dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all'INAIL in caso di nuova nomina, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tale obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti.

La comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina.

Pertanto, coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 Dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine dal 1° Gennaio 2009. Mentre coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione devono inviare la segnalazione per la prima volta.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato un RLS differente da quello segnalato. In caso contrario si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Rientrano nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro di qualsiasi settore privato.

Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dagli stessi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali.