
| Obbligo di Fedeltà |
|
|
|
| Notizie - Flash News | |||
| Martedì 21 Luglio 2009 06:56 | |||
|
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 9925 del 28 Aprile 2009 ha stabilito che anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua ricostituzione possono assumere rilevanza disciplinare. Sui doveri extracontrattuali non può influire in nessun caso la cessazione del rapporto, perchè essi non derivano dal contratto, e quindi la violazione di tali doveri ha sempre rilevanza, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto, mentre gli obblighi che scaturiscono dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto espressa con l'impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti messi in atto allo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell'ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza.
|



