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Obbligo di Fedeltà PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Martedì 21 Luglio 2009 06:56

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 9925 del 28 Aprile 2009 ha stabilito che anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per

licenziamento e prima della sua ricostituzione possono assumere rilevanza disciplinare.

Sui doveri extracontrattuali non può influire in nessun caso la cessazione del rapporto, perchè essi non derivano dal contratto, e quindi la violazione di tali doveri ha sempre rilevanza, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto, mentre gli obblighi che scaturiscono dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto espressa con l'impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti messi in atto allo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell'ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza.