
| Detraibilità dei Premi per Eccellenze Scolastiche |
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| Notizie - Flash News | |||
| Venerdì 19 Giugno 2009 06:42 | |||
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L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 156 del 12 Giugno 2009 chiarisce che le somme corrisposte a titolo di beneficio economico agli studenti meritevoli usufruiscono delle detrazioni dall'imposta lorda per un importo pari a 1.840,00 euro se il reddito complessivo non supera gli 8.000,00 euro e devono essere commisurate al periodo di lavoro dell'anno. La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380,00 euro. Tali borse di studio, essendo percepite con riferimento al risultato conseguito in un anno scolastico, devono essere equiparate alla tipologia dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Infine, le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti rispetto a quello di effettiva erogazione. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico, le detrazioni spettano per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di durata del corso stesso.
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