
| Sicurezza sul Lavoro |
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| Martedì 19 Maggio 2009 08:43 | |||
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 6454 del 9 Marzo 2009 ha stabilito che nonostante il codice civile ponga a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del dipendente, la cui inosservanza, se causa di un danno, può comportare azioni risarcitorie, è sempre e comunque necessario che si possa riscontrare, nella condotta del datore di lavoro, un profilo di colpa a cui ricondurre il danno stesso. Quindi, nel caso in cui l'espletamento delle mansioni sia incompatibile con lo stato di salute del dipendente o comporti l'aggravamento di una malattia preesistente, non si può ritenere responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, a meno che non risulti che egli era già a conoscenza dello stato di salute del dipendente e della conseguente incompatibilità di questo con le mansioni affidategli.
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