
| Trattamento di Fine Rapporto |
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| Notizie - Flash News | |||
| Giovedì 14 Maggio 2009 06:40 | |||
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 5569 del 6 Marzo 2009 ha stabilito che nel calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto si deve applicare il principio di onnicomprensività della retribuzione, chiarendo che, a differenza della precedente normativa, per la quale si doveva fare riferimento ad ogni compenso a carattere continuativo, ora nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto devono essere incluse tutte le somme corrisposte nei rapporti di lavoro non occasionali, escludendo quelle erogate a titolo di rimborso spese. Il principio di onnicomprensività della retribuzione deve sempre essere applicato, con l'eccezione del caso in cui la contrattazione collettiva non consenta tale applicazione in modo chiaro ed univoco.
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