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Mobbing PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 16 Aprile 2009 07:27

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 3785 del 17 Febbraio 2009 ha definito il concetto di mobbing nei seguenti termini.

Il mobbing fa riferimento ad una condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore, costituita da reiterati comportamenti ostili, che possono trasformarsi in prevaricazione o persecuzione psicologica, con la conseguente mortificazione morale ed emarginazione del dipendente, lesive del suo equilibrio fisico e psichico e del complesso della sua personalità.

Per determinare la condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti i seguenti elementi:

  • la molteplicità dei comportamenti persecutori, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intenzioni vessatorie;
  • l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
  • il nesso tra la condotta del datore di lavoro e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
  • la prova dell'intento persecutorio.