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Sicurezza sul Lavoro PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 16 Aprile 2009 07:15
La Corte di Cassazione con Sentenza n.3785 del 17 Febbraio 2009 ha stabilito che affinché vi sia una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, nell'ipotesi di danni subiti dal lavoratore durante l'esecuzione della prestazione, l'evento deve essere riferibile ad una sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, individuabili in modo concreto, imposti da norme di legge, da regolamenti o dai contratti o suggeriti dalla tecnica o dall'esperienza, il cui accertamento rimane riservato al giudice e non può essere sindacato se logicamente e congruamente motivato.