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Appalti e Contributi PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Mercoledì 15 Aprile 2009 15:12

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 3707 del 16 Febbraio 2009 ha stabilito che nelle prestazioni di lavoro, in caso di impiego della manodopera in appalti di opere o servizi, la nullità

del contratto tra committente ed appaltatore e il fatto che i lavoratori siano considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, comportano che solo sull'appaltante gravino gli obblighi di trattamento economico e normativo e di assicurazioni sociali che scaturiscono dal rapporto di lavoro, poiché non è possibile individuare una responsabilità a acarico dell'appaltatore sulla base dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro.

Inoltre, la Corte ha specificato che in caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non sussiste l'obbligo da parte del datore di lavoro apparente di versamento dei contributi agli enti previdenziali, rimanendo comunque salvi i pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, né da parte del datore di lavoro fittizio, indipendentemente dalla consapevolezza dell'appartenenza del debito all'altro datore di lavoro.