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Martedì 20 Maggio 2008 09:18 |
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E'stato stabilito, con sentenza della Corte di Cassazione N. 5856 del 04 Marzo 2008, che la prestazione lavorativa svolta durante il giorno di riposo, presumibilmente coincidente con
la domenica, anche senza un'espressa previsione del contratto Colettivo Nazionale di lavoro, dà diritto ad una retribuzione maggiorata rispetto a quella ordinaria. Infatti: "La maggiorazione per lavoro prestato di domenica trova il suo fondamento legislativo, anche in mancanza di disposizione contrattuale e nonostante il previsto riposo compensativo, nell'art. 2109 Cod. civ. il quale, nel prescrivere che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale "di regola coincidente con la domenica", implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza superiore a quella degli altri giorni della settimana, recependo il consolidato costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato dal lavoratore al riposo ed alle attività culturali e sociali. Conseguentemente va riconosciuto al lavoratore che per legittime esigenze aziendali ha prestato lavoro nel giorno di domenica il diritto ad una maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale a titolo indennitario. Il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo ha, rispetto a quello scandito da pause aventi la normale cadenza settimanale, una gravosità maggiore alla quale deve corrispondere una maggiore retribuzione."
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