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Ravvedimento Operoso PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Lunedì 23 Marzo 2009 08:43

L'Agenzia delle Entrate con Circolare n.10 del 19 marzo 2009 fornisce chiarimenti in merito al nuvo regime relativo riguardante l'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, la circolare specifica che, per effetto delle modfiche, apportate dal Decreto Legge 185/2008, sulla misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento:
  • in caso di mancato pagamento del tributo, o di un acconto, il contribuente può sanare la violazione con il versamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito, ottenendo un abbattimento della relativa sanzione ad 1/12 del minimo.
  • nel caso in cui il contribuente regolarizzi gli errori o le omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione dovuta è ridotta ad 1/10 del minimo.
  • nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge, è possibile ravvedere la relativa violazione entro 90 giorni dalla scadenza, versando la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo.

Le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso entrano in vigore a decorrere dal 29 novembre 2008.

Pertanto, le nuove misure di riduzione da applicare alle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento riguardano tutte le regolarizzazioni perfezionate a partire da tale data, anche se aventi ad oggetto violazioni commesse in data antecedente.