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Martedì 17 Marzo 2009 08:14 |
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L'INPS con Circolare n. 41 del 16 Marzo 2009 comunica che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma per la quale non è previsto per il figlio convivente con la persona in
situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura. Possono fruire del congedo i seguenti lavoratori dipendenti: - il coniuge del disabile, se convivente;
- i genitori del portatore di handicap se:
- il figlio non è coniugato o non convive con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presta alcun tipo di attività lavorativa oppure è un lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio ha espressamente rinunciato a godere del congedo
- i fratelli o le sorelle conviventi con il portatore di handicap, se:
- il portatore di handicap non è coniugato o non convive con il coniuge, oppure se coniugato e con coniuge convivente:
- il coniuge non presta alcun tipo di attività lavorativa, oppure è lavoratore autonomo;
- il coniuge ha espressamente rinunciato a godere del congedo;
- entrambi i genitori sono deceduti oppure sono inabili;
- il figlio convivente con il portatore di handicap se:
- il genitore non è coniugato o non convive con il coniuge, oppure, se coniugato e con coniuge convivente:
- il coniuge non presta alcun tipo di attività lavorativa o è lavoratore autonomo;
- il coniuge ha espressamente rinunciato a godere del congedo
- entrambi i genitori sono deceduti oppure sono inabili
- il genitore non ha altri figli o non convive con nessuno di essi, oppure, se ha altri figli conviventi:
- essi non prestano alcun tipo di attività lavorativa o sono lavoratori autonomi;
- essi hanno espressamente rinunciato a godere del congedo;
- il portatore di handicap non ha fratelli o non convive con nessuno di questi, oppure,se conviventi:
- non prestano alcun tipo di attività lavorativa o sono lavoratori autonomi
- hanno espressamente rinunciato a godere del congedo
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