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Lunedì 09 Marzo 2009 10:31 |
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1632 del 22 Gennaio 2009 ha stabilito che si considera legittimo il licenziamento intimato al lavoratore a causa dello scarso rendimento, se
viene provato, sulla base di una valutazione complessiva dell'attività resa dallo stesso lavoratore e sugli altri elementi dimostrati dal datore di lavoro, che vi è stata mancanza di collaborazione da parte del dipendente, osservabile attraverso la sproporzione tra gli obiettivi dei programmi di produzione per il lavoratore e quanto da lui effettivamente realizzato nello stesso periodo di riferimento, confrontando l'attività media con quella dei vari dipendenti e non considerando la sussistenza di una soglia minima di produzione.
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