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Martedì 13 Maggio 2008 12:08 |
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E' previsto il risarcimento per l'infortunio in itinere avvenuto con l'utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che l'uso di tale mezzo sia dettato da necessità, che può essere relativa alla difficoltà di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici oppure
all'esigenza di tutelare la vita familiare del soggetto. Infatti, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6211 del 7 Marzo 2008, ha stabilito: "In materia di indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perchè volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività."
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