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Chiarimenti per il Rilascio del DURC PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 18 Dicembre 2008 08:13

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con Circolare n. 34 del 15 Dicembre 2008 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di rilascio del Documento Unico di

Regolarità Contributiva.

Il Ministero spiega che ai fini della concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge, è richiesta l'applicazione della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e non necessariamente anche della parte obbligatoria. Tale circostanza non può essere autocertificata, poiché implica delle valutazioni tecnico-giuridiche che potranno essere verificate da parte del personale preposto alle ispezioni.

Inoltre, il Ministero spiega che la concessione dei benefici non implica il materiale rilascio del DURC ma, più semplicemente, impone agli Istituti previdenziali una verifica riguardo alla sussitenza dei presupposti per il suo rilascio.

E' possibile che l'emissione del DURC non possa avvenire per la violazione di norme penali ed amministrative, perciò, per il rilascio del Documento, il datore di lavoro dovrà autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi relativi alla commissione di violazioni, e fornire tale dichiarazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente. L'autocertificazione, presentata e firmata dal Legale Rappresentante, potrà essere fornita una sola volta, ed ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso Ufficio presso il quale era stata depositata. Per i datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi, il termine per l'invio dell'autocertificazione è al 30 Aprile 2009. Non è più necessario l'invio del Modello SC37 all'INPS o dell'autocertificazione all'INAIL per l'Autoliquidazione 2007/2008. Coloro i quali hanno già trasmesso tali autocertificazioni, sono comunque tenuti all'invio del Modello alle DPL.

Infine, in assenza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Istituti, le Casse Edili e gli Enti Bilaterali, prima dell'emissione del Documento o dell'annullamento dello stesso già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. Questi ultimi decorrono dalla notifica dell'inadempienza contributiva,e, una volta superati, l'Istituto potrà ritenere irregolare l'azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il termine.