
| Licenziamento Collettivo |
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| Lunedì 15 Dicembre 2008 12:57 | |||
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 26376 del 3 Novembre 2008 ha stabilito l'illegittimità della decisione unilaterale dell'imprenditore, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, di limitare la scelta dei dipendenti da collocare in mobilità ad un singolo settore aziendale, indipendentemente dal fatto che esso sia stato soppresso o ridotto. Secondo quanto contenuto nella legge n. 223/1991, la quale prevede che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, la delimitazione dei dipendenti da porre in mobilità è consentita solo quando i motivi dell'esubero, e le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente a limitare i lavoratori oggetto della scelta. Perciò, viene considerata illegittima ed arbitraria ogni decisione del datore di lavoro diretta a limitare l'ambito di selezione dei lavoratori da licenziare ad un singolo settore o reparto, a meno che questa scelta non venga giustificata.
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