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Martedì 09 Dicembre 2008 11:24 |
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La Corte di Cassazione con Sentenza n. 28518 del 1° Dicembre 2008 ha stabilito che in caso di licenziamento del quale sia stata accertata l'invalidità, sia per l'applicazione della tutela
obbligatoria, in forza della quale è lasciata al datore di lavoro la scelta se riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato o, invece, pagargli un'indennità sostitutiva della riassunzione, sia per l'applicazione della tutela cosiddetta reale, in forza della quale il datore di lavoro è tenuto a reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato, essendo obbligato, comunque, a pagargli la retribuzione dal momento della sentenza di condanna a qurello dell'effettiva reintegrazione, è il datore di lavoro ad avere l'onere di dimostrare il limite dimensionale dell'impresa.
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