news.jpg
Il Lavoro Occasionale Accessorio PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Martedì 02 Dicembre 2008 09:23

L'INPS con Circolare N. 104 del 1° Dicembre 2008 fornisce chiarimenti in materia di lavoro occasionale accessorio.

Innanzitutto, secondo quanto previsto nella circolare, l'uso di questo tipo di contratto non viene più limitato a soggetti a rischio di esclusione sociale, o non ancora entrati nel mondo del lavoro, o in procinto di uscirne.

Lo scopo della circolare è quello di dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

Con riferimento ai giovani studenti, la circolare individua i "periodi di vacanza" a cui è possibile applicare il contratto, rappresentati da:

  • le "vacanze natalizie" - dal 1° Dicembre al 10 Gennaio;
  • le "vacanze pasquali" - dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
  • le "vacanze estive" - dal 1° Giugno al 30 Settembre;

Pertanto, anche per i giovani studenti con meno di 25 anni sarà possibile prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di ogni dimensione e tipologia e in ogni settore produttivo, compreso il commercio, il turismo ed i servizi.

Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000,00 euro da parte di ciascun singolo committente. Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Le attività di lavoro occasionale non danno titolo a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. Per l'impresa familiare operante nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, è previsto un tetto annuale di 10.000,00 euro relativo ad ogni attività di prestazione.