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Venerdì 02 Maggio 2008 14:08 |
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Ai fini dell'indennizzabilità dei danni derivanti da infortunio sul lavoro il requisito dell'occasione di lavoro, previsto dall'art. 2 comma 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite
del rischio elettivo o della totale estraneità del rischio - che non si richiede essere tipico o normale - all'attività lavorativa. Una volta inserito l'infortunio in itinere nella nozione di occasione di lavoro e tra le attività protette consequenziali al rischio assicurato - prima dalla giurisprudenza e poi dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12 - rilevano tutti gli eventi dannosi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche se imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato.
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