
| Chiarimenti sul Libro Unico del Lavoro |
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| Notizie - Flash News | |||
| Martedì 25 Novembre 2008 15:08 | |||
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La Fondazione Studi dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con il Principio n. 15 del 21 Novembre 2008 ha fornito chirimenti in materia di Libro Unico del Lavoro. In particolare, il Libro Unico del Lavoro non potrà essere tenuto in forma cartacea, né per quanto riguarda la sezione retributiva, né per la sezione relativa alle presenze. Il Libro Unico potrà essere tenuto presso la sede legale dell'impresa o presso uno dei soggetti abilitati o autorizzati. Nello specifico, tali soggetti possono essere:
Verrà introdotto il principio di affidamento esclusivo della conservazione del Libro Unico, eliminando l'obbligo di tenuta di una copia sul luogo di lavoro. Sono esclusi dalla tenuta del Libro Unico del Lavoro le associazioni di categoria delle aziende industriali ed i Centri Elaborazione Dati. Relativamente alla numerazione delle pagine, ogni criterio di stampa è legittimo, purché non vi siano "buchi" nella numerazione unica adottata. Se la sezione retributiva del Libro Unico è composta da una pluralità di fogli, è comunque necessario apporre il numero sequenziale su ciascun foglio. Relativamente all'erogazione di compensi per prestazioni di natura variabile nel mese successivo a quello di riferimento, si distinguono due ipotesi:
E' lecita, inoltre, una modalità di registrazione alternativa, che prevede l'indicazione nel mese di riferimento delle presenze integrali del mese precedente.
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