|
Notizie -
Flash News
|
|
Venerdì 02 Maggio 2008 14:06 |
|
Nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto, non è inoperante il criterio della tempestività del recesso, ma, difettando gli estremi dell'urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo decorso fra la data di detto superamento e quella
del licenziamento - al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto - va condotta con criteri di minor rigore, apprezzando l'intero contesto delle circostanze all'uopo significative, in modo tale che risultino contemperate le esigenze del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e quella del datore di lavoro di accertare e valutare la gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità o meno con la continuazione del rapporto.
|
|
LAST_UPDATED2 |