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Il Giustificato Motivo Oggettivo nel Licenziamento PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 13 Novembre 2008 10:36
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 21579 del 13 Agosto 2008 ha stabilito che in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo, come la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, il datore di lavoro stesso ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non esisteva una posizione lavorativa analoga a quella soppressa cui trasferire il lavoratore, e di aver chiesto al lavoratore, il quale ha rifiutato, di essere impiegato in un posto con mansioni inferiori, purché compatibili con l'assetto organizzativo dell'impresa.