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Licenziamento Collettivo PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Mercoledì 12 Novembre 2008 10:20

La Corte di Cassazione con sentenza n. 21138 del 5 Agosto 2008 ha stabilito che relativamente ai licenziamenti collettivi operati secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 24 della

L.223/1991 sono possibili solamente nel caso vi sia stato un accordo preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tali articoli prevedono che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, o, in mancanza, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico produttive ed organizzative. Tali disposizioni si applicano alle imprese con più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell'attività lavorativa, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.

Di conseguenza, quando l'accordo con le Organizzazioni sindacali non c'è, è necessario utilizzare, in concorso tra loro, i criteri di carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico-produttive ed organizzative.