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Il Licenziamento Discriminatorio PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Mercoledì 12 Novembre 2008 09:53

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 20500 del 25 luglio 2008 si è pronunciata in riferimento alla norma secondo la quale per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro non

imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto, non sono soggetti all'art. 18 della L. 300/1970. 

Tale articolo prevede che il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione .Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

L'art.18 della L.300/1970 è, invece, applicabile al caso dei licenziamenti discriminatori, indipendentemente dal numero dei lavoratori e dalla categoria alla quale appartengono.