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Retribuzione PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Martedì 11 Novembre 2008 08:05

La Corte di Cassazine con Sentenza N. 20316 del 23 Luglio 2008 ha stabilito che il lavoratore, fino a che non provveda ad offrire la prestazione lavorativa, non ha diritto alla

retribuzione, dovendo determinare lo stato di morosità del datore di lavoro.

L'atto di costituzione in mora, pertanto, deve essere rivolto al datore di lavoro per formalizzare il suo rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa e il diritto del lavoratore ad ottenere la retribuzione.