
| Assunzioni Obbligatorie |
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| Notizie - Flash News | |||
| Mercoledì 05 Novembre 2008 09:50 | |||
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La Corte di Cassazione con Sentenza N. 19289 del 14 Luglio 2008 ha stabilito che il recesso da parte del datore di lavoro, in caso di patto di prova stipulato con un invalido assunto in base a quanto stabilito dalla legge sulle assunzioni obbligatorie, non è soggetto alla disciplina limitativa sui licenziamenti individuali. Pertanto, non è necessaria una comunicazione formale sui motivi del recesso. Il lavoratore, da parte sua, potrà contestare il recesso stesso in sede giudiziale, allegando fatti, compresa l'elusione della legge protettiva degli invalidi, che dimostrino l'illiceità del motivo del recesso e l'invalidità dell'atto stesso.
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