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Assenze per malattia e obbligo di reperibilità PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 01 Maggio 2008 14:02

In caso di malattia del lavoratore la giustificazione dell'assenza nelle fasce di reperibilità deve essere fondata su motivi seri che determinano l'impossibilità di osservare l'obbligo di reperibilità e la violazione dell'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo può giustificare il licenziamento; la valutazione complessiva

della gravità dell'infrazione deve tener conto delle violazioni anteriori e delle sanzioni disciplinari inflitte. L'assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia - oltre a dar luogo a sanzioni (quali la perdita del trattamento economico) comminate per violazione dell'obbligo di reperibilità facente carico sul lavoratore medesimo durante le cosiddette fasce orarie (D.L. n. 496 del 1983, art. 5, comma 14, conv. In L. n. 638 del 1983) - può integrare anche un inadempimento sanzionabile (nel rispetto delle regole del contraddittorio poste dall'art. 7 S.L.) con una sanzione disciplinare, quale il licenziamento disciplinare, ove la condotta del dipendente importi anche la violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

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