
| Contribuzione e Retribuzione di Malattia |
|
|
|
| Notizie - Flash News | |||
| Venerdì 24 Ottobre 2008 08:01 | |||
|
La Corte di Cassazione con Sentenza N. 25047 del 13 ottobre 2008 ha stabilito che l'art. 20 della Legge N. 133 del 6 Agosto 2008 è una norma di interpretazione autentica e, pertanto, ha efficacia retroattiva. Lart.20 della legge citata, stabilisce che i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o secondo quanto stabilito dal ccnl, la retribuzione per malattia al lavoratore, con il conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della relativa indennità, non sono tenuti al versamento dei relativi contributi all'INPS stessa. Rimangono comunque validi i versamenti dei contributi effettuati per i periodi precedenti al 1° Gennaio 2009. L'indennità di malattia, inoltre, non è dovuta quando la retribuzione di malattia viene corrisposta secondo quanto previsto dalla legge o dal ccnl, in misura pari o superiore a quella fissata dai ccnl stessi. Le prestazioni effettuate da terzi in misura inferiore a quella dell'indennità dovranno essere integrate dall'INPS fino a concorrenza.
|



