
| Licenziamento disciplinare |
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| Notizie - Flash News | |||
| Giovedì 23 Ottobre 2008 06:58 | |||
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La Corte di Cassazione con Sentenza N. 25041 del 13 Ottobre 2008 ha stabilito che il licenziamento disciplinare del lavoratore, senza il rispetto delle garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori è considerato nullo. Pertanto, il datore di lavoro può comunque scegliere di interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente, incorrendo nell'illegittimità dell'atto e nella conseguente condanna al risarcimento del danno. L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori prevede che le norme disciplinari relative alle sanzioni ed alle infrazioni devono essere messe a conoscenza di tutti i lavoratori tramite affissione in un luogo dell'azienda accessibile a tutti. Il datore di lavoro non può adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza prima avergli contestato il fatto ed aver sentito la sua difesa. Le sanzioni non possono comportare cambiamenti definitivi del rapporto di lavoro e le multe non possono superare il valore della retribuzione base di 4 ore di lavoro e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 10 giorni. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto al lavoratore , da parte del datore di lavoro. Il lavoratore a cui è stata apllicata la sanzione disciplinare ha il diritto, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dei sindacati, di costituire un collegio di conciliazione ed arbitrato che avrà il compito di pronunciarsi sulla sanzione stessa, che nel contempo rimarrà sospesa. Le sanzioni disciplinari, infine, perdono di effetto decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
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