
| Trasferimento della Società all'Estero e Fallimento |
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| Notizie - Flash News | |||
| Giovedì 16 Ottobre 2008 07:30 | |||
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La Corte di Cassazione con Sentenza N. 25038 del 13 Ottobre 2008 ha stabilito che qualora una società trasferisse la propria sede in un paese extraeuropeo, ciò non precluderebbe la possibilità di dichiarazione di fallimento della stessa da parte di un Tribunale italiano, anche quando il trasferimento sia avvenuto prima del deposito, in Italia, del ricorso per la dichiarazione di fallimento. In tal caso, deve essere provata la fittizietà del trasferimento o la non decorrenza di almeno 1 anno dalla cancellazione. Inoltre, salvo deroghe per convenzioni internazionali o per normativa UE, la normativa italiana in materia di fallimento è inderogabile
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