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Venerdì 10 Ottobre 2008 10:01 |
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La Corte di Cassazione con Sentenza N. 20008 del 18 Lulgio 2008 ha stabilito che il superminimo, vale a dire l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari fissati dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, che fosse stato pattuito tra datore di lavoro e dipendente, generalmente, è soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, a meno che questa non preveda diversamente, e a meno che le parti non considerino il superminimo un compenso aggiuntivo erogato a favore del dipendente per particolari meriti lavorativi.
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