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Retribuzione dei Lavoratori Part-Time Verticali PDF Stampa E-mail
Notizie - Flash News
Giovedì 09 Ottobre 2008 07:23

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con interpello N.45 del 3 Ottobre 2008 ha chiarito che i lavoratori part-time verticali hanno diritto alla stessa retribuzione

 oraria dei lavoratori a tempo pieno, anche se la retribuzione stessa, la malattia, l'infortunio e la maternità debbano essere proporzionati al numero di ore effettivamente lavorate, a meno che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non stabilisca che il calcolo deve essere effettuato in modo più che proporzionale.

Ferie, congedi per maternità, congedi parentali, malattia ed infortunio vengono trattati con le stesse modalità previste per i lavoratori a tempo pieno.

La corresponsione della retribuzione deve essere effettuata alla scadenza prevista dal contratto. Pertanto, i lavoratori part-time verticali, dovranno ricevere con cadenza mensile la retribuzione fissa e la retribuzione variabile legata alle prestazioni rese durante il mese di riferimento.

La Contrattazione Collettiva può in ogni caso prevedere diverse modalità di corresponsione della retribuzione variabile che tengano conto delle particolarità della prestazione lavorativa resa.