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Lunedì 22 Settembre 2008 08:22 |
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La Corte di Cassazione con Sentenza N. 17309 del 25 Giugno 2008 ha stabilito che la responsabilità del datore di lavoro, con riferimento al principio normativo generale secondo il
quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nel caso di danno alla salute viene esclusa solo se il danno è provocato da una condotta del datore di lavoro stesso atipica ed eccezionale rispetto al tipo di lavoro e alle direttive normalmente ricevute, così da diventare causa esclusiva dell'evento dannoso
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